OIV

Organismo Indipendente di Valutazione

Pubblicazione dei dati ai sensi dell’art.10, comma 8, lett. c del D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

ESCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI COSTITUZIONE DELL’OIV PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

La legge 125/13 ha peraltro previsto che negli Ordini professionali non debba essere istituito l’OIV (Organismo indipendente di valutazione) che, cosí come espresso nella delibera n.6/13 della Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale anticorruzione -, riveste un ruolo strategico nell’ambito del ciclo di gestione della perfomance e nella realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza (cfr. in tal senso F.N.O.M.C.eO. Comunicazione n. 13 del 31/01/2014).

“Gli Ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti di natura associativa, con i propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

Ultimo aggiornamento

26 Febbraio 2024, 18:35