Attività svolta a favore degli iscritti
L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, si è proposto già nel remoto passato quale primario interlocutore delle politiche previdenziali dell’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), impegnandosi a sciogliere i districati nodi che la materia in parola presenta.
Attività di consulenza ENPAM
I cambiamenti legislativi, le nuove regolamentazioni e soprattutto le difficoltà percepibili per il futuro, obbligano il medico e l’odontoiatra a porre sempre maggiore attenzione al settore previdenziale.
L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, si è proposto già nel remoto passato quale primario interlocutore delle politiche previdenziali dell’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), impegnandosi a sciogliere i districati nodi che la materia in parola presenta.
Nel segno della continuità, l’OMCeO di Messina continuerà ad attivarsi anche per il futuro, nella sua opera di consulenza agli iscritti, per chiarire e, ove possibile, risolvere le varie problematiche in materia di previdenza ENPAM, che quotidianamente si pongono.
In tal senso l’impegno giornaliero dei Funzionari dell’Ordine intende, chiarire quanto più possibile le svariate situazioni in materia di previdenza, che vedono i medici contribuenti nei diversi Fondi previdenziali gestiti dalla Fondazione ENPAM,a rendere edotto al meglio quanto previsto dalle gestioni previdenziali ed assistenziali della Fondazione.
Presso gli Uffici dell’OMCeO di Messina infatti, è da sempre attivo lo sportello ENPAM, al quale ci si può rivolgere per qualsiasi informazione in merito alla modulistica, domande di pensione, invalidità, riscatti e/o ricongiunzioni, nonché per rispondere in merito a situazioni contributive, riscatti, ricongiunzioni, proiezioni ed ipotesi pensionistiche ed a tutto quello che riguarda la previdenza ed assistenza ENPAM, direttamente correlata alle prestazioni al Fondo di Previdenza Generale, al Fondo della Medicina Convenzionata e Accreditata ed all’Assistenza (a favore di Medici e Odontoiatri, attivi o pensionati, e Superstiti).
Per venire incontro alle esigenze dell’utenza interessata e per migliorare l’accesso ai contenuti scaricabili dal portale della Fondazione ENPAM, sono stati istituiti nuovi servizi nelle sedi degli Ordini. Ed infatti tutti gli iscritti attivi ed i pensionati, nonché i superstiti, possono rivolgersi direttamente al proprio Ordine per ottenere certificazioni ed informazioni.
La Fondazione ha infatti dato la possibilità agli uffici ordinistici sul territorio, di organizzare un vero e proprio sportello telematico per i medici, gli odontoiatri ed i superstiti.
Ai Funzionari dell’Ordine incaricati, si può chiedere di “scaricare” documenti utili per la propria dichiarazione dei redditi, come la Certificazione Unica (CU) o la certificazione che riepiloga tutti i contributi previdenziali versati all’ENPAM. Per farlo è necessario compilare una delega, che è revocabile in qualsiasi momento.
I predetti Funzionari sono anche in grado di fornire il servizio di busta arancione, cioè stampare le ipotesi di pensione del Fondo Generale di Quota A (per tutti), di Quota B (per i liberi professionisti) e del Fondo della Medicina Convenzionata e Accreditata, ovvero: per i medici di famiglia, pediatri di libera scelta ed i
convenzionati della continuità assistenziale e dell’emergenza sanitaria territoriale.
Commissione medica per l’accertamento dell’inabilità
Presso ciascun Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, è costituita una Commissione medica, la cui durata è stabilita dal Consiglio dell’Ordine, con il compito di procedere agli accertamenti al fine del riconoscimento della pensione per inabilità. La Commissione svolge gli accertamenti ed esprime il proprio giudizio medico legale entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda dell’iscritto o dal completamento degli accertamenti stessi. La Commissione può avvalersi anche della consulenza di esperti in particolari discipline.
La Commissione è composta di tre medici, di cui uno specializzato in medicina legale. Il Presidente della Commissione è nominato dai competenti Organi statutari dell’ENPAM, su proposta dell’Ordine interessato; gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo dell’Ordine.
La Commissione opera nei seguenti casi:
- Accertamento Invalidità Assoluta e Permanente per l’erogazione della pensione di inabilità (Medici/Odontoiatri)
- Accertamento Invalidità Assoluta e Permanente per l’erogazione della pensione di inabilità (Superstiti)
- Accertamento delle condizioni di non autosufficienza per l’erogazione della prestazione di Assistenza domiciliare continuata (Medici/Odontoiatri e superstiti)
- Accertamento Invalidità Assoluta e Temporanea per l’erogazione della prestazione ai Medici/Odontoiatri – Quota A
- Accertamento Invalidità Assoluta e Temporanea per l’erogazione della prestazione ai Medici/Odontoiatri liberi professionisti – Quota B
Le prestazioni assistenziali di cui sopra, sono erogate agli iscritti attivi ed ai pensionati del Fondo di Previdenza Generale, nonché ai loro superstiti, come individuati dall’articolo 23 del Regolamento del Fondo e specificati nella parte sottostante.
Le domande di prestazione assistenziale, corredate da idonea documentazione, devono essere inviate per il tramite dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di competenza.
Specifica dei familiari superstiti
Sono superstiti dell’iscritto deceduto, ai fini della corresponsione delle prestazioni di cui al Regolamento ENPAM, le seguenti categorie di familiari:
- il coniuge;
- i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui, i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell’iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo – a seguito di accertamento da parte dell’apposita Commissione medica di cui al precedente art. 21 -, finché perdura lo stato di inabilità;
- i genitori dell’iscritto deceduto ed a carico dell’iscritto medesimo prima del decesso, nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle lettere a) e b);
- i fratelli e le sorelle dell’iscritto deceduto, sempre che siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico di questi, nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle lettere a), b) e c).
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2024, 13:22