La tutela previdenziale del libero professionista

La copertura previdenziale dell’attività a carattere libero professionale svolta dai medici e dagli odontoiatri è assicurata dall’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), attraverso l’iscrizione obbligatoria al Fondo di Previdenza Generale di tutti i medici e gli odontoiatri iscritti agli Albi professionali.

Con l’iscrizione all’Albo professionale, infatti, i medici e gli odontoiatri sono iscritti obbligatoriamente ed automaticamente al Fondo di Previdenza Generale ENPAM, indipendentemente dal tipo di attività lavorativa e professionale che potranno svolgere e che darà eventualmente luogo ad altro obbligo contributivo e alla formazione di posizioni previdenziali presso altri Istituti.

Per gli odontoiatri l’iscrizione decorre dal 1° gennaio 1995.

I medici e gli odontoiatri che s’iscrivono agli Albi, non devono effettuare alcuna domanda d’iscrizione all’ENPAM.

Gli Ordini provinciali, infatti, comunicano direttamente all’Ente di previdenza l’avvenuta iscrizione agli Albi, ai fini dell’inclusione nei ruoli esattoriali di riscossione del contributo obbligatorio annuale al Fondo di Previdenza Generale.

Il Fondo di Previdenza Generale

Il Fondo di Previdenza Generale prevede un’iscrizione obbligatoria per tutti i medici e gli odontoiatri che siano iscritti all’Albo professionale tramite versamento di due Quote:

Quota A

la Quota A è una quota che qualunque medico e/o odontoiatra che si trovi nella suddetta condizione dovrà pagare, indipendentemente dal fatto che egli scelga o meno di esercitare effettivamente la professione o che sia iscritto presso altri fondi di previdenza parimenti obbligatori.

Quota B

la Quota B deve essere versata obbligatoriamente da tutti i medici e gli odontoiatri che esercitano la libera professione ricavandone profitto.
Tale contributo è commisurato in percentuale al reddito che il libero professionista ha prodotto nell’anno precedente e non riguarda solo i guadagni derivanti dalla libera professione pura, ma anche dai redditi derivanti dalla eventuale professione intra-moenia, extra-moenia, prestazioni occasionali mediche e collaborazioni coordinate e continuative.

Modello D

Ogni anno va dichiarato all’ENPAM il reddito da libera professione prodotto nell’anno precedente. Per farlo è necessario compilare online il cosiddetto modello D ed inviarlo entro il 31 luglio. Se il modello D viene inviato dopo il 31 luglio si deve pagare una sanzione fissa di 120 euro.

Nel modello D vanno dichiarati i redditi libero professionali che derivano dall’attività medica e odontoiatrica svolta in qualunque forma, o da attività comunque attribuita per la particolare competenza professionale, indipendentemente da come vengono qualificati dal punto di vista fiscale.

Questi sono alcuni esempi di redditi che vanno dichiarati nel modello D:

  • redditi da lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;
  • redditi da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica;
  • redditi da lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (come partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario);
  • redditi per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica;
  • utili che derivano da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale;
  • i redditi che derivano dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del Codice civile che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività oggettivamente connessa con le mansioni tipiche della professione.

Il reddito

Il reddito netto da dichiarare è quello libero-professionale, da lavoro autonomo, come definito dall’art 49, comma 1 e comma 2, lettera c) del DPR 22 dicembre 1986 n.917, risultante dalla dichiarazione mod. UNICO, quadro RE e quadro RH (se si tratta di reddito prodotto in forma associata).
Dalla determinazione del reddito libero-professionale agli effetti del contributo proporzionale, va comunque escluso quello soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria (in particolare, quello da attività convenzionata con il SSN assoggettato già a contribuzione presso i Fondi Speciali ENPAM).

Il reddito prodotto deve essere superiore all’importo chiaramente indicato nella comunicazione che l’ENPAM invia nel mese di luglio (se il reddito è pari o inferiore il modello D non va compilato).
Nel modello si deve dichiarare l’importo del reddito, che risulta dalla dichiarazione ai fini fiscali, al netto solo delle spese sostenute per produrlo. Per determinare il reddito imponibile non si deve prendere in
considerazione né le agevolazioni né gli adeguamenti ai fini fiscali.

Il contributo che deve essere versato alla Quota B verrà calcolato dall’ENPAM. Gli Uffici detrarranno dal reddito dichiarato quello che è già assoggettato a contribuzione di Quota A del Fondo di previdenza generale.

Ultimo aggiornamento

22 Febbraio 2024, 13:10