Autorizzazione attività

Particolare attenzione merita la definizione giuridica della sede in cui si esercita la professione privata, riveste grande importanza per poter individuare gli adempimenti amministrativi che devono essere soddisfatti: in particolare la necessità o meno di ottenere l’autorizzazione all’ apertura.

Un inquadramento preciso della questione è stato reso problematico, in passato, dalle diverse interpretazioni date all’articolo 193 del TU delle leggi sanitarie, certamente datato nella sua formulazione, se non anche nella sostanza.

Ed infatti i N.A.S., nell’ambito di diverse indagini giudiziarie, avevano precedentemente apposto i sigilli a taluni studi odontoiatrici in quanto privi dell’autorizzazione di cui all’art.193 richiesta per l’apertura delle strutture complesse, quali sono gli ambulatori.

Il Ministero della sanità, per rispondere a questa esigenza interpretativa, emanava una circolare, precisamente la n.100/QUE/5.208/617 del 3 novembre 1997, che, interpretando l’art.193 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n.1265), poneva fine ai dubbi interpretativi derivanti dall’anzidetta norma.

Nella predetta circolare di chiarimento che collocava lo studio odontoiatrico nell’ambito dell’esercizio della libera professione, quando gestito dal professionista, in forma singola o associata; vi era scritto che, in tal caso, “l’autorizzazione del Sindaco si risolverebbe in una superflua duplicazione del titolo di abilitazione professionale”.

Con la stessa circolare ministeriale è stato puntualizzato, inoltre, che lo studio dentistico è struttura ben diversa dall’ambulatorio e di conseguenza non soggetta agli obblighi di stretta pertinenza del titolare di quest’ultimo.

Non occorrono molte parole per evidenziare la bontà della norma, che si estende anche al settore medico, esonerando ogni professionista dagli adempimenti gravosi connessi con la natura di una struttura ambulatoriale.

Successivamente, con l’approvazione del DLgs n.229/1999, è stata sostanzialmente confermata la definizione di studio odontoiatrico fissata meno di due anni prima: “luogo dove un determinato professionista esercita, in forma singola o associata, l’odontoiatria, senza l’intermediazione di società di capitale, ovvero senza che la struttura sanitaria acquisisca una soggettività propria, autonoma rispetto a quella dei sanitari che vi operano”.

Approfondimenti

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività

Ultimo aggiornamento

28 Febbraio 2024, 09:25