Corte di Cassazione
Sezioni Unite civili – Sentenza n.11129/1997
LA MASSIMA – La richiesta di iscrizione all’albo degli odontoiatri, presentata oltre il termine del 31 dicembre 1991 di cui alla legge 471/1988 da un medico chirurgo immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia in epoca posteriore al 20 gennaio 1980, deve ritenersi legittimamente rigettata dal competenti organi deliberativi alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 1° giugno 1995, in causa C-40/93, il cui contenuto lato sensu normativo va interpretato dalle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato membro come divieto assoluto di applicazione del regime legale interno dichiarato incompatibile con le prescrizioni comunitarie.
Ne consegue che l’intera disciplina dell’articolo unico della citata legge 471/1988 non può trovare applicazione nell’ordinamento nazionale, senza che, in contrario, possa invocarsi la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli nn.4, 5 e 20 della legge 409/1985 di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.100 del 1989 (per effetto della quale gli iscritti al corso di laurea in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 potevano mantenere la doppia iscrizione a entrambi gli albi professionali, potendo, altresì, “chiedere” senza limiti di tempo l’iscrizione all’albo degli odontoiatri anziché “optare” per essa entro i cinque anni), poiché tale pronuncia, relativa alla disparità di trattamento tra laureati in medicina e laureati in odontoiatria rispetto alla possibile iscrizione ai due albi professionali, non incide, quoad tempus, sulla disciplina successivamente prevista dalla legge 471/1988.
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Ultimo aggiornamento
28 Febbraio 2024, 09:29