Attestazione e certificazione

La certificazione della formazione ECM, introdotta per la prima volta per il triennio 2011/2013, viene rilasciata dall’Ordine territoriale esclusivamente ai propri iscritti che siano in regola con l’obbligo formativo individuale, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione ECM. Tutti i crediti acquisiti concorrono alla soddisfazione dell’obbligo formativo triennale.

La certificazione è l’atto conclusivo di uno specifico percorso, qualifica il Professionista come soggetto che ha svolto la formazione in modo conforme e nel rispetto delle indicazioni della CNFC.

Ma cosa succede se non si soddisfa l’obbligo formativo triennale?

La legge n.148/2011 prevede sanzioni di carattere disciplinare da parte dei singoli ordinamenti professionali a carico dei Professionisti che non rispettano gli obblighi di formazione continua.

Inoltre…. ecco tutto quello che si rischia senza la certificazione: provvedimenti demandati agli Ordini, perdita di chance per carriera e scatti contrattuali e persino il rischio sulla malpractice…

La Certificazione ECM è ormai requisito per:

  • Valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale);
  • Valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto);
  • Partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa;
  • Iscrizione nell’Albo Nazionale dei Medici Competenti;
  • Impiego nel privato accreditato;
  • Impiego in alcuni Enti Pubblici;
  • Incarichi libero professionali in alcuni enti Pubblici (INPS, INAIL….)
  • Procedure di nomina per il rinnovo delle commissioni mediche preposte agli accertamenti sanitari relativi alle domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge 15.10.1990 n.295 e dalla legge n.104/92 e s.m.i.

Inoltre…in base all’art.20 dell’ACN i medici di medicina generale ed i pediatri di base sono tenuti a conseguire un certo numero minimo di crediti formativi e nel caso contrario è sanzionabile in base all’art. 30 dell’ACN. Analogo obbligo è previsto anche nell’ACN degli Specialisti Ambulatoriali.

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Ultimo aggiornamento

27 Febbraio 2024, 10:54