Crediti per formazione all’estero

I professionisti sanitari che frequentano all’estero corsi di formazione postbase (es. dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento) propri della categoria di appartenenza, e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM per l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

Inoltre, ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero (ovvero formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi dell’UE, in Svizzera, negli Stati Uniti ed in Canada) sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero.

Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale.

Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine professionale.

I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome ed al Co.Ge.A.P.S.

Modello per la autocertificazione del riconoscimento dei crediti ECM di attività formative svolte all’estero

Ultimo aggiornamento

27 Febbraio 2024, 10:39