I crediti formativi ECM

I Crediti formativi E.C.M. sono una misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.

Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell’attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. I crediti ECM sono quantificati in termini di impegno temporale ed un credito corrisponde approssimativamente ad un’ora di lavoro del professionista della Sanità.

I crediti per il primo quinquennio sono stati originariamente fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l’anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l’anno.

Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie.

Uno stesso evento formativo, diretto a più categorie, può avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria interessata.

La Commissione, a suo tempo, ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito:

2002 – 10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo di 20);
2003 – 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40);
2004 – 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60);
2005 – 40 crediti (con un minimo di 20 ed un massimo di 80);
2006 – 50 crediti (con un minimo di 25 ed un massimo di 100);

Durante il trascorrere del quinquennio 2002-2006, sono però intervenute diverse disposizioni normative che hanno ridotto il debito formativo che gli operatori della sanità dovevano soddisfare.

Crediti formativi previsti per l’anno 2005

A seguito dell’intesa del 23 Marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, i crediti formativi da acquisire per l’anno 2005, restano invariati a n.30

Crediti formativi previsti per l’anno 2006

La Commissione Nazionale ECM ha stabilito per l’anno 2006 che il valore dei crediti formativi da acquisire è di 30. Alla fine del quinquennio 2002-2006 di sperimentazione, gli operatori sanitari dovranno attestare di aver acquisito complessivamente 120 crediti formativi. La determinazione è stata recepita dall’Accordo ponte stipulato il 16 marzo 2006 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul “Piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario 2005-2007”.

Crediti formativi previsti per l’anno 2007

La Conferenza Stato-Regioni, dell’accordo del 1° agosto 2007., ha stabilito che per l’anno 2007 è confermato il debito formativo per gli operatori sanitari fissato in n.30 crediti formativi. Nello stesso accordo veniva inoltre prorogato il vigente programma sperimentale di educazione continua in medicina fino e non oltre il 31 dicembre 2007.

Crediti formativi previsti per il triennio 2008-2010

In data 1 agosto 2007 è stato siglato l’accordo Stato-Regioni concernente il “Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina”. Nell’accordo è riportato, tra l’altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti per anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010.

In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere “nuovi” crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall’anno 2004 fino all’anno 2007, indipendentemente dal numero totale di crediti acquisiti. Quindi, chi avesse acquisito meno di 60 crediti negli anni 2004-2007 potrà ridurre il suo debito formativo solo della quota di crediti acquisiti e documentati (da 1 a 60).

Crediti formativi previsti per il triennio 2011-2013

Confermati in 150 i crediti formativi richiesti complessivamente per il triennio 2011-2013.
Per ogni anno i professionisti dovranno acquisire un minimo di 25 crediti e un massimo di 75. Si prevede la possibilità di riportare fino ad un massimo di 45 crediti dal triennio 2008-2010, a condizione che il professionista abbia pienamente ottemperato al debito formativo previsto per il triennio precedente di 150 crediti formativi oppure 90.

Nello specifico è stata prevista la possibilità di riportare fino ad un massimo di 45 crediti dal triennio precedente 2008-2010. Chi ha maturato 45 o più crediti deve conseguirne solo 105; possono essere riportati anche crediti in numero inferiore a 45: in tal caso i crediti da conseguire corrisponderanno alla differenza tra 150 e quelli riportati dal triennio precedente.

Crediti formativi previsti per il triennio 2014-2016

La Commissione nazionale per la formazione continua, con determinazione del 23 luglio 2014 – 10 ottobre 2014, ha individuato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2014-2016.
È prevista la possibilità per i professionisti sanitari per il triennio 2014-2016, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti, secondo gli stessi criteri relativi alle riduzioni individuati dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013.

Tale debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale così come calcolato in base alla Determina della CNFC del 17 Luglio 2013, che prevede una riduzione con criterio proporzionale calcolabile secondo il metodo riportato nella parte sottostante.

  • Riduzione di 15 crediti nel triennio 2014-2016 se il professionista sanitario ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2011-2013
  • Riduzione di 30 crediti nel triennio 2014-2016 se il professionista sanitario ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2011-2013
  • Riduzione di 45 crediti nel triennio 2014-2016 se il professionista sanitario ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2011-2013

L’obbligo formativo annuale per il professionista sanitario (non libero professionista) è di un terzo del proprio fabbisogno triennale (50 crediti/anno), al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni e/o esoneri. Il professionista sanitario può discostarsi del 50% dall’obbligo formativo annuale sottraendo dall’obbligo formativo standard le riduzioni calcolate secondo la tabella sotto riportata:

Crediti acquisiti nel triennio 2011-2013Fabbisogno triennale 2014-2016Fabbisogno annuale 2014-2016
da 101 a 150105da 17,5 a 52,5
da 51 a 100120da 20 a 60
da 30 a 50135da 22,5 a 67,5

Crediti formativi previsti per il triennio 2017-2019

la Commissione nazionale per la formazione continua, nella riunione del 4 novembre 2016, ha approvato i nuovi obblighi formativi ECM per il triennio 2017-2019.
L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo 2017-2019 (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).

I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che invece hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.

Tale debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale così come calcolato in base alla predetta Determina della CNFC del 4 novembre 2016, che prevede una riduzione secondo il metodo riportato nella parte sottostante:

  • Riduzione di 30 crediti nel triennio 2017-2019 se il professionista sanitario ha acquisito da 121 a 150 crediti nel triennio 2014-2016
  • Riduzione di 15 crediti nel triennio 2017-2019 se il professionista sanitario ha acquisito da 80 a 120 crediti nel triennio 2014-2016

La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2017 – 2019 (con alune riduzioni):

Crediti acquisiti nel triennio 2014-2016Fabbisogno triennale 2017-2019Riduzione
da 121 a 15012030
da 80 a 12013515

Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio, tutti i professionisti hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. La Commissione nazionale per la Formazione Continua, infatti, in occasione della riunione del 07/07/2016, ha deliberato che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di attribuzione dei crediti, verranno applicate a tutti gli operatori sanitari. Viene quindi data la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. Resta invariato l’obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario.

Crediti formativi previsti per il triennio 2020-2022

L’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l’applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022.
In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par.3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020.

Delibera della CNFC del 18 dicembre 2019

Ultimo aggiornamento

27 Febbraio 2024, 10:36