Crediti per autoformazione

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l’attività svolta.

Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini.

L’autoformazione consentirà a ciascun professionista sanitario di destinare, considerando l’obbligo formativo in 150 crediti, almeno 30 crediti alla lettura di riviste scientifiche, libri o altri strumenti didattici, senza l’accreditamento del provider.

Per quest’ultima decisione un importante aspetto che viene attribuito agli Ordini consiste nel fatto che, oltre a quelle previste dalla normativa vigente, la Commissione nazionale ha anche lasciato la possibilità di decidere a ciascun Ordine quali attività svolte possano essere considerate valide come “autoformazione”.

Questo è certamente un segnale importante soprattutto per la professione medica ed odontoiatrica, che potrà dedicare spazi temporali alla formazione al di fuori del contesto operativo.

Gli Ordini professionali sono competenti alla valutazione delle istanze di autoformazione dei propri iscritti, previste dal “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”. Le istanze vengono trasmesse tramite il portale COGEAPS, secondo il modello riportato nel link sottostante.

Delibera della CNFC del 27 settembre 2018

Domanda di riconoscimento dei crediti ECM per autoformazione

Ultimo aggiornamento

27 Febbraio 2024, 10:40