ECM per i Medici Competenti
Per i Medici Competenti l’obbligo formativo ECM riveste un significato del tutto peculiare, in quanto il comma 3 dell’art.38 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. tra i requisiti necessari per esercitare questa attività professionale, indica che: “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo” e, successivamente: “I crediti previsti dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Si tratta, quindi, di una indicazione specifica per lo svolgimento dell’attività professionale anzidetta, in forza della quale ogni Medico Competente dovrà raggiungere nell’ambito di ciascun piano triennale un totale di 150 crediti formativi, di cui almeno il 70% (cioè 105 crediti) nella disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”.
Se il medico, oltre alla medicina del lavoro, esercita anche una diversa disciplina medica, dovrà fare formazione anche in quest’ultima, fermo restando l’obbligo (seguendo l’esempio precedente) di 105 crediti in medicina del lavoro.
Il successivo Decreto del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2009, avente per oggetto la “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”, al comma 2 dell’art.2 ha previsto inoltre che il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di ECM previsto dall’art 38, comma 3, del D. Lgs. 81/08 s.m.i., quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente comporta per l’interessato l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato all’art.1, comma 1, della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.
Certificazione per il Medico Competente
- Il medico competente oltre a ricevere la certificazione standard ECM valida per tutti i medici se nel triennio consegue l’obbligo formativo individuale, riceve anche la Certificazione come Medico Competente se:a) soddisfa l’obbligo formativo individuale ECM del triennio;
- acquisisce almento il 70% dell’obbligo formativo individuale triennale in “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”;
Scadenze ECM per i Medici Competenti
Triennio ECM 2014-2016
- Invio autocertificazione: dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2018;
- Cancellazione dall’albo in caso di mancata comunicazione;
- Re-iscrizione solo con raggiungimento del 70% dei crediti del successivo triennio formativo (2017-2019).
Triennio ECM 2017-2019
- Al raggiungimento del 70% dei crediti: reiscrizione se inadempienti per il triennio 2014-2016;
- Raggiungimento del 100% dei crediti entro il 31 dicembre 2020;
- Invio autocertificazione tra il 1° gennaio 2020 e il 15 gennaio 2021;
- Cancellazione dall’albo in caso di mancata comunicazione.
Normativa e Modulistica
Decreto Ministeriale 4 marzo 2009
Modello di autocertificazione da inviare al Ministero per dichiarare l’acquisizione dei crediti ECM
Decreto 26 novembre 2015 e circolare esplicativa della FNOMCeO n.15/2016
Circolare congiunta Ministero Salute – FNOMCeO del 1° giugno 2017
Ultimo aggiornamento
27 Febbraio 2024, 10:53