Esoneri ed esenzioni
Gli Esoneri e le Esenzioni sono diritti di cui il Professionista può usufruire, ma non sono degli obblighi. Entrambi (seppur in maniera differente) sono sospensioni temporanee dall’obbligo ECM.
L’esonero dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente all’esercizio della professione; pertanto il professionista è esonerato dall’obbligo formativo ECM per un determinato periodo, ma non gli è preclusa l’attività professionale contemporanea.
Le esenzioni invece precludono lo svolgimento dell’attività sanitaria e danno diritto ad una riduzione dell’obbligo formativo.
I periodi di esenzione e di esonero sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla commissione nazionale per le catastrofi naturali.
Gli Esoneri e le Esenzioni, come già detto, sono un diritto e non vengono assegnati d’ufficio, ma vengono assegnati su richiesta del professionista interessato.
Non è possibile attribuire esoneri ed esenzioni per periodi precedenti al 2011 in quanto non hanno rilevanza certificativa.
Valutazione delle istanze
Gli Ordini professionali sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione dei propri iscritti, previste dal “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”. Le istanze vengono trasmesse tramite il portale COGEAPS, secondo i modelli riportati nei link sottostanti.
Esoneri
L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero dalla formazione ECM.
La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista ai corsi previsti e specificati nell’allegato IX del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero
Domanda di riconoscimento di esonero ECM
Esenzioni
L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, nei casi previsti e specificati nell’allegato X del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata.
Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.
Ultimo aggiornamento
27 Febbraio 2024, 10:42